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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.l. 32/2019, c.d. Decreto Sblocca Cantieri con rilevanti modifiche in materia di appalti pubblici

Il 18.04.2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.l. 32/2019, c.d. “Sblocca Cantieri” che contiene rilevanti modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 50/2016).

In particolare, segnaliamo:

  • La modifica della disciplina di affidamento dei contratti c.d. sotto-soglia:
    Per gli appalti di lavori di valore compreso tra € 40.000 e € 200.000 e per gli appalti di servizi e forniture di valore compreso tra € 40.000 e le soglie stabilite all’art. 35, non sarà più necessario invitare almeno dieci operatori economici, ma sarà sufficiente invitarne almeno tre.
    Scompare la procedura negoziata per l’affidamento di appalti di lavori per importi superiori a € 150.000, per cui era previsto l’invito di almeno quindici operatori economici. Ora, per tutti gli appalti di lavori di valore superiore a € 200.000 e per gli appalti di servizi e forniture di valore superiore alle soglie di cui all’art. 35, sarà necessario indire una procedura ordinaria.
    Sempre in tema di procedure negoziate per appalti sotto-soglia, le stazioni appaltanti potranno esaminare le offerte prima dei requisiti di partecipazione. In tal caso, la verifica avverrà sull’aggiudicatario e, solo a campione, sugli altri offerenti. Tale facoltà, tuttavia, deve essere prevista nel bando di gara o nell’avviso.

  • Abrogazione del “rito super-accelerato”:
    E’ stato eliminato l’onere a carico delle stazioni appaltanti di pubblicare l’elenco degli ammessi e degli esclusi alla gara a seguito della verifica dei requisiti di partecipazione. Di conseguenza, è stato abrogato anche il rito c.d. super-accelerato precedentemente previsto all’art. 120, comma 2-bis, del d.lgs. 104/2010. Pertanto, eventuali vizi della documentazione amministrativa e/o carenze dei suddetti requisiti potranno essere fatte valere nelle ordinarie forme del rito c.d. appalti.

  • Modifica della disciplina in tema di subappalto:
    La quota riservata al subappalto non potrà superare il 50% dell’importo complessivo del contratto di appalto (prima la quota massima subappaltabile era del 30%). E’ stato eliminato l’obbligo a carico degli operatori economici di indicare la terna dei subappaltatori in sede di offerta.

  • Offerta economicamente più vantaggiosa:
    E’ stato eliminato il limite del 30% al punteggio massimo attribuibile all’offerta economica nell’ambito della valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV). Tale limite era stato inserito con il d.lgs. 56/2017 (c.d. correttivo).

  • Procedure di affidamento in caso di crisi di impresa:
    Ai fini della partecipazione alle gare di appalto, le imprese che hanno presentato domanda di concordato c.d. “in bianco” di cui all’art. 161, comma 6, L.F. vengono equiparate a quelle ammesse alla procedura di concordato c.d. in “continuità aziendale” di cui all’art. 186-bis L.F.. Tuttavia, per partecipare alle gare, le imprese che hanno presentato domanda di concordato cd “in bianco” dovranno far ricorso all’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto (c.d. “avvalimento obbligatorio rinforzato”).

Le nuove previsioni sono entrate in vigore oggi, 19 aprile 2019 e, quindi, sono direttamente applicabili alle procedure di gara indette a partire dalla suddetta data.

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del d.l. 32/2019, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, adotterà un Regolamento unico destinato a sostituire il sistema le Linee Guida.

Per il testo del d.l. 32/2019 (c.d. Sblocca Cantieri) clicca qui.

A cura del dott. Giorgio Barsotti

 

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