Lo Studio ha assistito vittoriosamente l’ARES 118 - Azienda Regionale Emergenza Sanitaria - nel contenzioso relativo alla procedura indetta per l’affidamento dell’appalto per il “servizio di riparazione e manutenzione degli automezzi della Centrale Operativa per una durata complessiva di 18 mesi e importo a base d’asta di 1.245.000 € ”.
Con sentenza n. 5946 del 13.05.2019, il TAR Lazio - Roma, sez. III-quater ha respinto integralmente il ricorso per l’annullamento del bando di gara presentato dall’attuale gestore del servizio.
In particolare, il Collegio ha aderito pienamente alla tesi difensiva dello Studio sull’assenza di lesività immediata in capo alle contestate clausole del bando e ha dichiarato inammissibile il ricorso.
La pronuncia si pone nel solco dell’indirizzo giurisprudenziale affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4/2018, in continuità con la storica sentenza sempre dell’Adunanza Plenaria n. 1/2003, secondo la quale “le clausole non direttamente escludenti possono essere impugnate soltanto unitamente al provvedimento che ne costituisce concreta applicazione e che dunque rende attuale la lesione”.
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