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L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato chiarisce quali sono le modalità di calcolo della soglia di anomalia nel caso previsto dall’art. 97, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti pubblici

A seguito del contrasto giurisprudenziale formatosi circa la corretta applicazione del metodo di calcolo della soglia di anomalia previsto dall’art. 97, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti pubblici, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha rimesso la questione all’Adunanza Plenaria che, con sentenza del 30 agosto 2018, n. 13, ha chiarito la corretta interpretazione della norma.

In particolare, secondo l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato “l’articolo 97, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 50 del 2016 (‘Codice dei contratti pubblici’) si interpreta nel senso che la locuzione “offerte ammesse” (al netto del c.d. ‘taglio delle ali’) da prendere in considerazione ai fini del computo della media aritmetica dei ribassi e la locuzione “concorrenti ammessi” da prendere in considerazione al fine dell’applicazione del fattore di correzione fanno riferimento a platee omogenee di concorrenti. Conseguentemente, la somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi (finalizzata alla determinazione del fattore di correzione) deve essere effettuata con riferimento alla platea dei concorrenti ammessi, ma al netto del c.d. ‘taglio delle ali’”.

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