Il 28.02.2019 sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le Linee Guida ANAC in tema di disciplina delle clausole sociali.
Dette Linee Guida recano indicazioni non vincolanti circa le modalità di applicazione e di funzionamento dell’istituto previsto dall’art. 50 del d.lgs. 50/2016 (“Codice dei Contratti Pubblici”) e si applicano agli appalti di lavori e di servizi con particolare riferimento a quelli ad alta intensità di manodopera (ossia quelli in cui il costo della manodopera incide per almeno il 50% sui costi totali dell’appalto) (§ 2).
Nel solco della giurisprudenza formatasi dopo l’entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, l’ANAC ha confermato che “l’applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall’impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l’organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario” (§ 3.2).
Per la predisposizione e l’applicazione della clausola sociale, si considera la media del personale utilizzato dal gestore uscente nei sei mesi precedenti all’indizione della nuova gara (§ 3.3).
La stazione appaltante è tenuta a rendere disponibili i dati relativi al personale utilizzato dall’appaltatore uscente (numero, monte ore, CCNL applicato, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro, ecc.) così da permettere ai concorrenti di formulare l’offerta. Se necessario, i concorrenti possono comunque chiedere alla stazione appaltante l’indicazione di dati ulteriori.
Il concorrente che intenda partecipare ad una gara per cui è prevista la clausola sociale dovrà allegare alla propria offerta un progetto di assorbimento in cui vengono descritte le modalità con cui intende procedere all’assunzione dei lavoratori in caso di aggiudicazione (§ 3.5). In particolare, dovranno essere indicati il numero di lavoratori assorbiti, il CCNL applicato, l’inquadramento e il trattamento economico proposto.
L’omessa presentazione del progetto di assorbimento, anche a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, equivale ad una mancata accettazione della clausola sociale e comporta l’esclusione dalla gara (§ 5.1).
La violazione delle previsioni della clausola sociale in corso di appalto può determinare l’applicazione di penali e, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto. Le Linee Guida n. 13 entreranno in vigore il 15.03.2019.
Dott. Giorgio Barsotti