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Effetti escludenti della mancata indicazione del costo della manodopera e degli oneri aziendali della sicurezza anche nel caso in cui non sia previsto nel bando di gara

Con sentenza n. 489 del 31 agosto 2018, il TAR Umbria ha affrontato il tema della mancata indicazione del costo della manodopera e degli oneri aziendali della sicurezza in sede di offerta economica con specifico riferimento al caso in cui tale indicazione non sia stata espressamente richiesta dal bando di gara.

Il collegio, pur non sottacendo che esiste, allo stato, un contrasto giurisprudenziale sul punto, ha deciso di aderire all’orientamento interpretativo per il quale, a norma dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016, la previsione circa l’indicazione dei suddetti costi è obbligatoria e tale obbligo va rispettato anche nel caso di assenza di un’espressa previsione nel bando di gara. In altre parole, in ogni caso, la lex specialis di gara sarebbe eterointegrata dalla previsione di cui all’art. 95, comma 10 del Codice dei Contratti Pubblici determinando l’immediata esclusione dell’operatore economico che non abbia indicato la consistenza di detti costi quale componente dell’offerta economica.

Il TAR ha precisato altresì che la mancata indicazione dei suddetti costi non è in alcun modo suscettibile di essere sanata tramite l’utilizzo del soccorso istruttorio in quanto costituisce elemento essenziale dell’offerta economica che, a norma dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, non è in alcun modo integrabile o regolarizzabile.

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