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Affidamento di lavori e Legge di stabilità: ridefinite per l’anno 2019 le soglie di valore stabilite dal Codice dei Contratti

L’art. 1, comma 912 della Legge Stabilità per l’anno 2019 (L. n. 145/2018 pubblicata in G.U. n. 302/2018) introduce una deroga al Codice dei contratti pubblici in tema di affidamento di lavori.

Secondo quanto disposto dalla norma in commento “Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro.”

Dall’analisi della norma ponte si ricava che - per l’anno 2019 - gli appalti di lavori potranno essere così affidati:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta (ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. a) del Codice);

b) per affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici (ai sensi della Legge di Stabilità);

c) per affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b) del medesimo articolo 36 ossia mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici (ai sensi della Legge di Stabilità);

d) per affidamenti di lavori, di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, si procede mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (articolo 36 comma 2 lett. c) del Codice).

 

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