Lo Studio Legale Di Martino assiste e rappresenta primarie società operanti in ambito nazionale, oltre che diverse strutture sanitarie ed aziende ospedaliere, sia in sede stragiudiziale che nel contenzioso dinanzi al Giudice amministrativo e contabile, con particolare riferimento alle materie relative alla contrattualistica pubblica e al diritto sanitario.
Leggi tutto...Il decreto-legge c.d. semplificazioni (decreto legge n. 76/2020), convertito in legge il 10/09/2020, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevede una serie di rilevanti novità in tema di appalti pubblici.
A seguito della conversione in legge, la struttura dell’impianto normativo è rimasta invariata, ma sono state apportate diverse modifiche alle singole previsioni (1). Pertanto, di seguito, si procede ad aggiornare il documento redatto il 15.07.2020 sulla base del d.l. semplificazioni non ancora convertito in legge.
Con la sentenza n. 16 del 28 agosto 2020, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha risolto i dubbi sorti in giurisprudenza circa la portata, la perimetrazione e gli effetti degli obblighi dichiarativi gravanti sugli operatori economici nelle gare pubbliche. Nello specifico, i giudici di Palazzo Spada hanno chiarito l’ambito di applicazione delle disposizioni di cui alle lett. c-bis) e f-bis) dell’art. 80, comma 5, d.lgs. 50/2016 (“Codice”), che contemplano due cause di esclusione apparentemente sovrapponibili, ma in realtà radicalmente diverse sul piano operativo.
Lo Studio legale Di Martino, con gli avv.ti Vincenza Di Martino e Giampaolo Austa, ha assistito vittoriosamente la Eu Kon S.r.l., società distributrice degli stent coronarici della multinazionale Sahajanand Medical Technologies Pvt. Ltd in un contenzioso instaurato presso il TAR Piemonte – Torino per l’annullamento del lotto n. 2 della gara regionale per la fornitura di stent con polimero riassorbibile.
Massima: Il Collegio è consapevole che, nella giurisprudenza di questa Sezione, l’orientamento secondo il quale, sulla base di una lettura complessiva dell’art. 80, comma 5, lettere c) e f-bis) – nella formulazione previgente al d.l. 135/2018, che, tra l’altro, ha eliminato la connotazione della risoluzione contrattuale rilevante come “non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio” - sussiste per i concorrenti l’obbligo di dichiarare tutte le risoluzioni a pena di esclusione (cfr. Cons. Stato, III, n. 7231/2018, n. 3331/2019 e n. 3908/2019; n. 5084/2018), prevale sull’orientamento secondo cui, viceversa, in presenza di giudizio pendente l’obbligo dichiarativo non sussiste (cfr. V, n. 2063/2018; III, n. 4266/2018) e l’omessa dichiarazione, in quanto diversa dalla dichiarazione non veritiera, cioè falsa, non può rilevare come causa di esclusione ex lettera f- bis (cfr. V, n. 196/2019 e n. 2407/2019).
Con la sentenza n. 7387 del 28 ottobre 2019, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato è intervenuta su due temi di particolare attualità: (i) quello dei mezzi di prova di cui si può servire la stazione appaltante per formare il proprio giudizio di responsabilità su un’impresa ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e (ii) quello della presentazione di “documentazioni o dichiarazioni non veritiere”, che determinano l’esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis), sempre del d.lgs. n. 50/2016.
Lo Studio ha assistito vittoriosamente l’ARES 118 - Azienda Regionale Emergenza Sanitaria - nel contenzioso relativo alla procedura indetta per l’affidamento dell’appalto per il “servizio di riparazione e manutenzione degli automezzi della Centrale Operativa per una durata complessiva di 18 mesi e importo a base d’asta di 1.245.000 € ”.
Lo Studio ha assistito vittoriosamente la ASL Roma 3 nel contenzioso relativo alla procedura indetta per l’affidamento dell’appalto per il “Servizio di Back Office per gli sportelli polifunzionali – lotto n. 1 con durata 24 mesi”.
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Un gruppo di professionisti che operano sia in sede stragiudiziale che nel contenzioso dinanzi al Giudice amministrativo.